le scaffalature metalliche utilizzate nei luoghi di lavoro sono da considerarsi ‘attrezzature di lavoro’ e quindi ricadenti nel campo d’applicazione dei titoli I e III del D. Lgs. 626/94" (Parere del Ministero del lavoro, Direzione generale dei rapporti di Lavoro prot. 21346-07-4 del 13 settembre 1993), risulta di particolare significato evidenziare le principali norme di prevenzione in materia:
Art. 6 D. Lgs. n. 626/96
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori
Art. 35 D. Lgs. n. 626/94
Obblighi del datore di lavoro
Art. 11 D.P.R. n. 547/1955
Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
Art. 7 D.P.R. 303/56
Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico
Art. 6 D. Lgs. n. 626/96 (Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori)
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.
Art. 35 D. Lgs. n. 626/94 (Obblighi del datore di lavoro)
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
Art. 11 D.P.R. n. 547/1955 – (Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni) -
1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
2. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.
Art. 8 - (Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi)
1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
Art. 7 D.P.R. 303/56 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico)
2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli. |